Alcuni articoli del decreto Rilancio sono dedicati ai versamenti di imposte e contributi già sospesi con i precedenti decreti (DL “Cura Italia” e DL “Liquidità”), con alcune novità di cui è utile tenere conto. Ecco le principali.
Proroga dei versamenti sospesi. E’ stato riscritto il calendario dei versamenti, sospesi dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020, delle imposte trattenute dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (IRPEF e addizionali regionali e comunali), dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché per l’IVA dovuta, uniformando la scadenza, per tutte le tipologie di contribuenti che hanno beneficiato delle sospensioni, al 16 settembre 2020.
Viene prorogato inoltre, al 16 settembre 2020, il versamento dell’IRPEF in acconto dovuta dai percipienti che hanno potuto beneficiare, ai sensi dell’art. 19 DL 23/2020, della possibilità di richiedere al sostituto d’imposta di non assoggettare a ritenuta d’acconto le somme a loro corrisposte.
In conseguenza dello slittamento del termine di versamento, vengono ridotte a quattro le rate massime possibili per il versamento delle somme sospese, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Ecco la tabella da tenere bene in mente:
Soggetti | Versamenti sospesi | Precedente scadenza | Nuova scadenza |
Soggetti che esercitano attività elencate nell’art. 61 D.L. 18/2020 | Versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per:
Versamento IVA di marzo 2020 | 31 maggio 2020 o in 5 rate dal 31/05/2020 | 16 settembre 2020 o in 4 rate dal 16/9/2020 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche | Versamenti in scadenza dal 2 marzo al 31 maggio 2020 per:
| 30 giugno 2020 o in 5 rate dal 30/06/2020 | 16 settembre 2020 o in 4 rate dal 16/9/2020 |
Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e soggetti con attività con sede legale, domicilio o sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza | Versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per:
| 31 maggio 2020 o in 5 rate dal 31/05/2020 | 16 settembre 2020 o in 4 rate dal 16/9/2020 |
Soggetti con riduzione del 33% di fatturato nei mesi marzo e aprile 2020, rispetto ai mesi marzo e aprile 2019 (per attività con fatturato oltre i 50 mln di euro riduzione del fatturato del 50%)
Soggetti con attività iniziata dolo il 31 marzo 2019 (senza condizione di diminuzione fatturato)
Enti non commerciali e enti religiosi, che svolgono attività istituzionale non in regime di impresa | Versamenti in scadenza nei mesi aprile e maggio 2020 per:
| 30 giugno 2020 o in 5 rate dal 30/06/2020 | 16 settembre 2020 o in 4 rate dal 16/9/2020 |
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 | I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati a ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis, da parte del sostituto d’imposta | 31 luglio 2020 o in 5 rate dal 31/07/2020 | 16 settembre 2020 o in 4 rate dal 16/9/2020 |
Rimessione in termini e sospensione del versamento delle somme da avvisi bonari
La novità prevista dal decreto Rilancio riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Infatti, la mancanza, nei decreti precedenti, di una specifica sospensione delle somme dovute per avvisi bonari emessi dall’agenzia delle entrate aveva scatenato forti critiche da imprese e professionisti (critiche sollevate anche dalla Corte dei Conti, nella Memoria del 25 marzo 2020).
Con questa disposizione il Governo, finalmente, interviene prevedendo una rimessione in termini per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto), e una sospensione dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio 2020. Le somme così sospese possono essere versate entro il 16 settembre 2020 o in un massimo di quattro rate a partire dal 16 settembre, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione dei versamenti di somme dovute a seguito di accertamento con adesione
L’ulteriore novità prevista dal DL 34/2020 riguarda le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.
Con l’art. 149 infatti vengono prorogati al 16 settembre 2020, i termini di versamento, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, a seguito di:
Atti di accertamento con adesione;
Accordi conciliativi;
Accordi di mediazione;
Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
Atti di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati;
Avvisi di liquidazione per omesso carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, imposte di successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti e imposta sulle assicurazioni.
Per gli stessi atti, viene prorogato, al 16 settembre 2020, il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado in Commissione Tributaria o per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, per gli atti definibili, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Sospensione prevista anche per le rate, scadenti nello stesso periodo, dovute a seguito di definizione delle liti pendenti (c.d. “pace fiscale”).
Anche in questo caso è ammessa la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti in un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
Somme dovute all’agente di riscossione.
Le disposizioni previste dall’art. 154 del decreto “Rilancio” oltre a prorogare il periodo di sospensione per le somme dovute all’agente di riscossione, prevedono interessanti novità. In quanto alla proroga dei termini, la norma interviene allungando l’arco temporale della sospensione, già prevista dall’art. 68 del DL “cura Italia”, ricomprendendo nel beneficio tutte le somme dovute in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. Inoltre, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, viene prevista la decadenza dal piano dopo il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Per la “rottamazione TER” e il “saldo e stralcio” viene prevista la non decadenza dal piano, per il mancato ovvero insufficiente versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020, a condizione che il versamento di tutte le rate scadute venga effettuato entro il 10 dicembre 2020. Non è prevista la possibilità di versamento entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Infine, ma non per importanza, viene ammessa, in deroga al comma 13 lettera a) dell’articolo 3 del decreto-legge 119/2018, la possibilità per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione TER di richiedere, per le cartelle esattoriali precedentemente definite, un nuovo piano di dilazione.